IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;
  Considerata  la durata e la distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il Presidente della Repubblica  intraprendera'
all'estero a decorrere dal 26 marzo 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo
svolgimento della missione  all'estero,  sono  esercitate,  ai  sensi
dell'art.  86,  primo  comma,  della Costituzione, dal Presidente del
Senato a decorrere dal 26 marzo 1996 e fino al rientro del Capo dello
Stato nel territorio nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO